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January 02, 2024

Ultima uscita! 10 Standard di giudizio per gli additivi proibiti nei prodotti di protezione delle piante

Ultima uscita! 10 Standard di giudizio per gli additivi proibiti nei prodotti di protezione delle piante

Il 14 marzo 2023, la Commissione europea emise ufficialmente la legge sui criteri decisionali (UE) 2023/574 per vietare l'uso di additivi nei prodotti per la protezione delle piante (PPP) nella gazzetta ufficiale. I regolamenti della presente legge si applicheranno alle domande per l'autorizzazione dei prodotti PPP presentati dal 3 aprile 2023 (comprese applicazioni di prodotto, aggiornamenti e modifiche).
L'allegato alla regolamentazione (UE) 2023/574 elenca un totale di 10 criteri per la determinazione degli additivi che non possono essere utilizzati nei prodotti di protezione delle piante e specifica le procedure di valutazione per elencare questi additivi inaccettabili nell'allegato III (elenco di additivi proibiti) di Regolamento (EC) 1107/2009. Quelli che soddisfano i criteri possono essere formalmente elencati nell'allegato III dell'elenco degli additivi proibiti. Durante la revisione di un'applicazione PPP da parte di uno Stato membro, se si ritiene che un additivo soddisfi uno o più degli standard stabiliti nell'allegato al regolamento (UE) 2023/574, lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri, La Commissione europea e l'agenzia europea per la sicurezza alimentare EFSA. L'EFSA condurrà anche una valutazione indipendente dell'additivo. La Commissione europea presenterà quindi un progetto di regolamento che prevede, ad esempio, gli additivi elencati nell'allegato III al regolamento (EC) 1107/2009, saranno vincolati da restrizioni di utilizzo, modificate o eliminate/aggiunte, a seconda dei casi.

Tabella 1 10 Criteri di giudizio per gli additivi non disponibili per i prodotti di protezione delle piante

Numero

Standard di critica Erion

1

La sostanza è classificata come mutageno 1A o 1b

2

La sostanza è classificata come cancerogena 1a o 1b

3 La sostanza è classificata come tossicità riproduttiva 1a o 1b
4

La sostanza è classificata come un inquinante organico persistente (sostanza pop)

5

La sostanza è identificata come persistente, bioaccumulativa e tossica (sostanza PBT);

La sostanza è considerata molto persistente e molto bioaccumulativa (sostanza VPVB); O sostanze ad alta preoccupazione dovuta alle proprietà di interruzione endocrina

6

La sostanza è stata identificata come avere proprietà di interruzione endocrina

7

additivi vietati per l'uso nel prodotto di biocide Tipo 6

8

Sostanze approvate per l'uso come biocidi ma limitate nel loro uso come adiuvanti nei prodotti di protezione delle piante

9

Registrazione di ausiliari di pesticidi ai sensi delle normative Reach è stata completata, ma l'uso di sostanze in PPP è limitata

10

Non rientra nei punti di cui sopra da 1 a 9, ma non soddisfa i criteri di approvazione per le sostanze attive specificate nell'allegato II a (EC) 1107/2009 considerando le condizioni effettive in base alle quali la sostanza viene utilizzata per la produzione di PPP


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